Menu
Utente
Carrello

0

Language
Search
Search

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione: medico del lavoro

Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione: medico del lavoro

I commenti sono stati redatti da Susanna Cantoni (CIIP) e condiviso da Gilberto Boschiroli (ANMA) e Fulvio d'Orsi (Coordinatori GdL Sorveglianza Sanitaria), Norberto Canciani (coordinatore GdL Formazione).
Art. 18 sulla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo 81/08 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.
“E’ una importante novità, forse la più innovativa, che introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi suggerisca la necessità di una sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione. L’obbligo di sorveglianza sanitaria non è, quindi, più connesso solamente ai rischi per i quali vi è una esplicita previsione normativa ma si estende a tutti i rischi per i quali la stessa venga ritenuta necessaria sulla base della valutazione dei rischi”.
Con questa innovazione si rinsalda il rapporto stretto che deve intercorrere tra la valutazione dei rischi e le scelte di sorveglianza sanitaria, non sempre presente nella realtà operativa di diverse imprese dove si riscontrano incoerenze tra DVR e piano sanitario.
L’innovazione apportata eviterà continui aggiornamenti necessari per includere singoli rischi, vecchi e nuovi in rapporto ai mutamenti del lavoro. A questo proposito sarà importante il ruolo dei MC e delle associazioni scientifiche nell’aiutare chi dovrà revisionare la valutazione dei rischi decidendo se gli stessi siano o meno meritevoli di sorveglianza sanitaria.
Articolo 25 Obblighi del medico competente “Il medico competente:
- e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità’, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento». 
La modifica pare una norma di buon senso utile per conoscere meglio la storia lavorativa e il quadro clinico del lavoratore nonché atta a evitare duplicazioni di esami. Si ritiene che il MC, con il consenso del lavoratore, possa anche richiedere al precedente datore di lavoro la cartella sanitaria qualora il lavoratore non riesca ad esibirla. Nell’impossibilità di acquisire la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro il MC formulerà il giudizio di idoneità, come di consueto, sulla base delle informazioni disponibili. Suggeriamo ai MC di annotare nella cartella sanitaria tale evenienza. Si rileva che per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione.
- n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato. 
Diversi dubbi, immaginiamo, si porranno per l’interpretazione della formulazione adottata “gravi e motivate ragioni” non avendone il legislatore data una definizione, anche in relazione alle norme sulla privacy. In sede di conversione in legge la formulazione di questa nuova lettera non è stata modificata Riteniamo che gli obblighi a cui il sostituto del MC dovrà adempiere siano quelli relativi al periodo di sostituzione. Si evidenzia che questa modifica supera quanto aveva precedentemente affermato il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali nell’Interpello n. 25/I/0001768 del 23.02.2006 che subordinava il diritto del MC alla sostituzione unicamente a seguito di nomina del sostituto da del datore di lavoro. Ora il sostituto viene indicato dal MC, titolare della funzione. Anche per questa modifica normativa non vi è previsione di sanzione.